Viene per brevità chiamato “decreto incentivi” il Dl 25 marzo 2010 n. 40 (pubblicato sulla G.U. 26/3/10 n. 71), convertito in legge con modifiche dalla legge di conversione 22 maggio 2010 n. 73 (pubblicata sulla G.U. 25/5/10 n. 120). Il lungo titolo del provvedimento parla di “disposizioni urgenti tributarie e finanziarie ecc…”: in realtà si tratta di un provvedimento assai composito, che ha riflessi di un certo rilievo anche sull’attività edilizia: risultano in particolare ampliate le tipologie di intervento per le quali non sono richiesti permessi: è previsto tuttavia il nuovo istituto della “comunicazione”. Ricordiamo brevemente che l’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia, nella sua prima versione, disponeva solo tre tipi di intervento per i quali non era necessaria alcuna forma autorizzativa e neanche una preventiva denuncia. L’art. 5 del Dl 40/10 aveva aggiunto sette casi ulteriori di interventi edilizi liberi. La legge di conversione ha ora introdotto importanti modifiche, rimodulando la formulazione attuale dell’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia. Questo ora suddivide gli interventi cd liberi in due categorie, con diversa disciplina. Al comma primo sono previsti quelli per i quali non è richiesta alcuna comunicazione preventiva, purché rispettino le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia (norme igienico sanitarie, antisismiche ecc…). Al comma secondo è invece prevista una serie di interventi che, pur non richiedendo alcuna autorizzazione né DIA in senso tecnico, necessitano di alcuni adempimenti preventivi, primo tra tutti che l’inizio dei lavori sia preceduto da una comunicazione anche telematica alla amministrazione comunale. Seguono alcuni particolari incombenti in relazione a specifici tipi di intervento. Per brevità si rimanda alla lettura della norma, lunga e complessa. Qui notiamo intanto che “l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne” viene ora ricompreso negli interventi di manutenzione straordinaria, risolvendo una precedente incertezza. La disciplina complessiva che emerge da queste norme è che gli interventi edilizi devono, sotto il profilo genericamente autorizzativo, dividersi in tre tipi: quelli ove l’iniziativa è del tutto libera o “semilibera” (art. 6); quelli che necessitano del permesso per costruire (art. 10); quelli che richiedono la denuncia di inizio attività (art. 22). Vi sono quindi due soli istituti, il permesso per costruire e la DIA, che costituiscono il regime autorizzativo degli interventi edilizi, nell’intento di gestire e controllare lo sviluppo del territorio. In origine la DIA, che non necessita di un vero e proprio provvedimento, ma si basa sul silenzio assenso, era prevista solo per casi specifici, essendo invece la regola quella del permesso per costruire. Il Dpr 380/01, Testo Unico dell’Edilizia, ha invece rovesciato la situazione: ora la DIA è la regola e il permesso per costruire è previsto solo per gli importanti interventi ivi espressamente definiti. Questo trend è proseguito con il Dlgs 301/02, che ha introdotto la figura comunemente definita come superDIA, in funzione della quale in presenza di determinati presupposti è consentito usare lo strumento della DIA anche per le nuove costruzioni o interventi di notevole portata purché esistano i cd piani attuativi, quindi nell’ambito di un intervento corrispondente ai piani urbanistici che programmano e razionalizzano il governo del territorio. La fondamentale differenza tra il nuovo istituto della comunicazione e la DIA è che quest’ultima prevede di almeno 30 giorni tra il deposito e l’inizio dei lavori, mentre la comunicazione preventiva deve soltanto “precedere” i lavori, che quindi potrebbero essere iniziati anche lo stesso giorno. Ovviamente anche nel caso della comunicazione l’amministrazione comunale ha, come per la DIA, poteri di controllo e di sanzione, anzi a maggior ragione, non avendo, prima dell’inizio dei lavori un periodo di tempo per esercitare un’eventuale attività inibitoria. Appare infine inadeguata e irrisoria la sanzione per il caso di omessa presentazione della comunicazione preventiva, consistente nella sanzione pecuniaria di ben 258 euro, oltretutto ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata “spontaneamente” con i lavori già in corso.
Avv. Davide Civallero
socio I.R.C.A.T.